(massima n. 1)
In caso di escursione subacquea di gruppo, di natura ricreativa, ai fini della configurabilitā di una posizione di garanzia a carico dei componenti del gruppo con riferimento alle possibili situazioni di emergenza che si possono venire a determinare durante l'immersione, č necessaria l'esplicita o tacita assunzione del compito di provvedere alle operazioni di soccorso del compagno in condizioni di bisogno, da accertarsi alla luce di tutte le evidenze disponibili, quali le prassi correnti tra subacquei impegnati in immersioni amatoriali e le specifiche relazioni intercorrenti tra i componenti del gruppo. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 22/03/2019)