(massima n. 1)
In tema di sicurezza del lavoro, il "medico competente" č un garante originario, titolare di una propria sfera di competenza, e il suo obbligo di collaborazione con il datore di lavoro comporta un'effettiva integrazione del sanitario nel contesto aziendale, con la conseguenza che egli non deve limitarsi ad un ruolo meramente passivo, ma deve dedicarsi ad un'attivitā propositiva e informativa in relazione al proprio ambito professionale. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilitā del medico competente - per non avere previsto l'adozione di aghi protetti nel documento di valutazione rischi alla cui stesura era stato chiamato a collaborare - per le lesioni patite da un infermiere che aveva contratto un'epatite in quanto accidentalmente punto dall'ago mentre stava effettuando un prelievo da un paziente affetto da HCV ed HBV). (Rigetta, CORTE APPELLO BRESCIA, 19/11/2019)