(massima n. 1)
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, anche per i fatti verificatisi in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica ditta appaltatrice (c.d. cantiere "sotto - soglia"), il committente č titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilitā per l'infortunio occorso al lavoratore, sia per la scelta dell'impresa, essendo tenuto agli obblighi di verifica imposti dall'art. 3, comma 8, d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494, sia per l'omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. (Rigetta in parte, CORTE APPELLO NAPOLI, 22/05/2019)