(massima n. 1)
In tema di circolazione stradale, ai fini della configurabilitą dei reati ascrivibili all'utente della strada per aver omesso di fermarsi e di portare soccorso a norma dell'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, l'"incidente", che costituisce il presupposto dell'obbligo di attivarsi, deve essere il risultato di un comportamento colposo dell'agente, poichč, ove lo stesso derivi da una condotta dolosa, il disvalore dell'omissione non trova sanzione in reati autonomi rispetto alla fattispecie lesiva della vita o dell'incolumitą individuale.