(massima n. 1)
In caso di omicidio colposo da infortunio sul lavoro derivante da attivitā di taglio di un bosco, la proprietaria č titolare di una posizione di garanzia, quale committente dell'appalto, idonea a fondare la sua responsabilitā per l'infortunio occorso e derivante dalla scelta della ditta incaricata dei lavori. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che, qualificando come appalto - e non come vendita di cosa futura - il contratto avente ad oggetto la cessione, previo taglio, degli alberi da legna, ha affermato la responsabilitā della proprietaria del terreno per la morte di uno degli operai addetti al taglio, in quanto ha ravvisato la "culpa in eligendo" per avere affidato l'esecuzione dei lavori di appalto a una ditta priva dei requisiti di sicurezza richiesti dalla normativa di settore).