(massima n. 1)
In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per "lavoro in quota", ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, deve intendersi ogni attivitą che si svolga ad oltre due metri da un piano stabile, pur se il lavoratore operi su superfici piane e contenute da parapetti, ogniqualvolta sussista il rischio di caduta per la conformazione della struttura o di una sua parte.