(massima n. 1)
In tema di tentato omicidio, si configura il requisito dell'idoneitā degli atti in relazione alla condotta di chi cosparga testa, viso e busto della vittima con liquido infiammabile e, contestualmente, minacci di darle fuoco, non riuscendo nell'intento per il mancato reperimento di un accendino e per la pronta reazione della vittima, trattandosi di condotta atta a cagionare, in caso di sviluppo delle fiamme,lesioni verosimilmente mortali e, comunque, la compromissione della funzione vitale della respirazione. (In motivazione la Corte ha precisato che il getto di liquido infiammabile non č qualificabile alla stregua dell'uso di un'arma, non essendo sussumibile negli artt. 585, comma secondo, cod. pen., 704 cod. pen. e 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110).