(massima n. 1)
In tema di delitti contro la vita e l'incolumitą individuale, ai fini della configurabilitą dell'aggravante del fatto commesso da pił persone riunite, introdotta dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, nel corpo dell'art. 585, comma primo, cod. pen., č richiesta la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della condotta violenta, pur se questa sia posta in essere da una soltanto di esse.