(massima n. 1)
La circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levitą, banalitą e sproporzione, rispetto alla gravitą del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, pił che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento. (Fattispecie relativa all'omicidio preterintenzionale del coniuge determinato dalla reazione ad una lite provocata dalla gelosia della vittima). (Dichiara inammissibile, CORTE ASSISE APPELLO SALERNO, 10/06/2019)