(massima n. 1)
In tema di lesioni personali aggravate ai sensi dell'art. 583 cod. pen., il giudice, ai fini della determinazione della pena, può valutare la gravità della lesione e le sue caratteristiche come elemento qualificatore della "gravità del danno" cagionato ai sensi dell'art. 133, n. 2, cod. pen., in quanto, mentre tale gravità implica una valutazione globale delle ripercussioni che l'atto lesivo ha avuto nella sfera soggettiva della persona offesa, la gravità della lesione che integra la circostanza aggravante di cui all'art. 583 cod. pen. si riferisce esclusivamente alla durata della malattia, con la conseguenza che non è configurabile alcuna lesione del principio del "ne bis in idem".