(massima n. 1)
In tema di lesioni personali, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 583, comma primo, n. 1 cod. pen., il concetto di "attività lavorativa ordinaria" non coincide necessariamente con quello di "capacità di attendere alle proprie occupazioni", con la conseguenza che ben può ritenersi sussistente la predetta aggravante nell'ipotesi in cui la vittima delle lesioni, pur essendo ritenuta abile al lavoro, rimanga tuttavia impossibilitata per un maggior tempo ad esplicare la sua attività ordinaria. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva riconosciuto l'aggravante all'esito di una consulenza tecnica che aveva indicato la durata della malattia in un periodo superiore a 40 giorni, nonostante l'INPS avesse attestato un'incapacità lavorativa per soli 30 giorni).