(massima n. 1)
Integra un'ipotesi di "aberratio ictus", disciplinata dall'art. 82 cod. pen., e non di "aberratio delicti", prevista dall'art. 83 cod. pen., la condotta consistita nel compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di una persona, quando tale condotta, per errore, č indirizzata nei confronti di una vittima diversa da quella che si intendeva attingere, cagionandosene il ferimento, poiché l'errore non determina la realizzazione di un evento di natura diversa da quello che l'agente si proponeva, ma, cadendo sull'oggetto materiale del reato, dą luogo ad un'azione che, pur non offendendo il bene-interesse specificamente preso di mira, lede lo stesso bene-interesse di altra persona, e che, sotto il profilo soggettivo, č sorretta da una volontą la cui direzione non muta.