(massima n. 1)
Spetta al giudice ordinario la competenza a conoscere del delitto di maltrattamenti in famiglia allorché la condotta criminosa, benché iniziata quando l'imputato era ancora minorenne, sia terminata in epoca successiva al raggiungimento della maggiore etą, trattandosi di una fattispecie di reato unica non suscettibile di frazionamenti.