(massima n. 1)
Il delitto di sostituzione di persona č configurabile nella forma del tentativo quando l'agente abbia usato uno dei mezzi fraudolenti previsti dall'art. 494 cod. pen. senza riuscire nell'altrui induzione in errore, che individua il momento consumativo del reato per il quale non č necessario l'effettivo raggiungimento del vantaggio perseguito dall'agente, attinente al coefficiente psicologico del reato. (Fattispecie relativa alla spendita di una falsa identitā per instaurare una relazione sentimentale con la vittima, al fine di farsi elargire somme di denaro).