(massima n. 1)
Integra il reato di falso per soppressione, ex art. 490 cod. pen., la distruzione degli elaborati delle prove scritte e dei "curricula" dei partecipanti ad una procedura per la selezione del personale di un ente pubblico, custoditi nell'archivio corrente dell'ente, da intendersi quale complesso dei documenti relativi alla trattazione degli affari in corso. (In motivazione, la Corte ha escluso che la soppressione potesse giustificarsi con esigenze di tutela della riservatezza dei partecipanti alla selezione, trattandosi di atti che, una volta inseriti nell'archivio corrente, possono essere distrutti solo previa autorizzazione della sovraintendenza archivistica).