(massima n. 1)
Il delitto di falso per soppressione di un atto pubblico non richiede il dolo specifico, ossia l'intenzione di frustrare o eliminare, in tutto o in parte, l'efficacia probatoria dell'atto o il fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno - richiesto, invece, quando si tratti di scritture private - essendo sufficiente la consapevolezza che, in conseguenza della condotta illecita, l'atto soppresso, occultato o distrutto non sarā in condizione di adempiere alla funzione di prova che gli č propria ovvero la consapevolezza di creare, con la propria condotta, una situazione di pericolo per il normale svolgimento del traffico giuridico. (Nella specie, i componenti della commissione incaricata della selezione del direttore generale di un'azienda speciale avevano distrutto i "curricula" e le prove scritte dell'esame svolto nel contesto della procedura selettiva).