(massima n. 1)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, nella parte in cui non prevede, fra i reati da depenalizzare, quello di cui all'art. 481 cod. pen., in relazione agli artt. 25 e 76 Cost., in quanto il criterio direttivo di cui all'art. 2, comma 3, lett. a), n. 1 della legge delega 28 aprile 2014, n. 67, ha inteso escludere dalle fattispecie da depenalizzare quelle ipotesi di falsità che non rispondono ad interessi meramente privati fra le quali è annoverabile il delitto in questione, ed in relazione all'art. 3 Cost., in quanto non sussiste alcuna disparità di trattamento, per la diversità delle situazioni oggetto di tutela, rispetto all'avvenuta depenalizzazione dell'art. 485 cod. pen.