(massima n. 1)
In caso di dichiarazione di fine lavori a firma del committente e del progettista che attesti la conformitā dei lavori eseguiti al progetto approvato, non č configurabile il reato di falsitā ideologica in certificati, non potendosi tale dichiarazione qualificare come certificato, in mancanza di una specifica norma giuridica che attribuisca a tale atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato.