(massima n. 1)
Integra il reato di falsitą ideologica in atto pubblico la condotta del medico che attesti in moduli per prescrizioni del Servizio Sanitario Nazionale e in un certificato medico di aver visitato un paziente in data antecedente a quella effettiva, avendo la datazione della certificazione diagnostica valore fidefacente della accertata sussistenza della patologia in un determinato momento.