(massima n. 1)
In tema di falsitā ideologica, č atto pubblico, al pari di quello cartaceo, il repertorio notarile regolarmente formato e conservato in modalitā informatica. (In motivazione, la Corte ha precisato che il novellato art.66-bis, l. 16 febbraio 1913, n.89, prevede espressamente la tenuta su supporto informatico di tutti i repertori e registri, introducendo una totale simmetria con il repertorio cartaceo, essendo entrambi redatti dal notaio, nel rispetto dei relativi adempimenti formali, cosė da fornire pubblica fede della loro provenienza e del contenuto).