(massima n. 1)
In tema di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, ai fini della configurabilitā del delitto di cui all'art. 474 cod. pen., allorché si tratti di marchio di larghissimo uso ed incontestata utilizzazione, pur non essendo richiesta la prova della registrazione, č comunque indispensabile la previa acquisizione di elementi attestanti la rinomanza del marchio e la notoria sua riferibilitā alla casa produttrice ed alla tipologia di prodotti che contraddistingue, tale da giustificarne la tutela, con conseguente onere, per l'incolpato, di fornire la prova contraria. (Fattispecie relativa al sequestro probatorio di capi d'abbigliamento recanti loghi e scritte imitative di marchi internazionali non registrati in Italia).