(massima n. 1)
Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 473 cod. pen., posto a tutela del bene giuridico della fede pubblica, č necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio o segno distintivo che siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento, a differenza del reato previsto dall'art. 517-ter cod. pen., che tutela esclusivamente il patrimonio del titolare della proprietā industriale e che ricorre sia nell'ipotesi di prodotti realizzati ad imitazione di quelli con marchio altrui, sia nell'ipotesi di fabbricazione, utilizzazione e vendita di prodotti "originali" da parte di chi non ne č titolare. (In applicazione di tale criterio discretivo, la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva confermato l'affermazione di penale responsabilitā per il reato di cui all'art. 473 cod. pen. dell'imputato che, dopo aver commissionato la produzione di fibbie recanti il marchio contraffatto di una nota casa di moda, le aveva montate su prodotti in pelle immessi sul mercato per la vendita).