(massima n. 1)
In tema di introduzione nel territorio dello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, alla luce delle modifiche apportate agli artt. 473 e 474 cod. pen. dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, non č sufficiente per la configurabilitā del reato che prima della sua consumazione sia stata depositata la domanda tesa ad ottenere il titolo di privativa, ma č invece necessario che questo sia stato effettivamente conseguito.