(massima n. 1)
In tema di incendio colposo, ai fini del riconoscimento della responsabilitā ex art. 40, comma 2, cod. pen. di colui al quale sia attribuibile il ritardato o l'omesso spegnimento delle fiamme dolosamente appiccate da un terzo, č necessario valutare, alla stregua di un giudizio di alta probabilitā logica, se un tempestivo intervento avrebbe impedito l'incendio in concreto sviluppatosi, a fronte della rapiditā e dell'intensitā del propagarsi delle fiamme. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la condanna dell'amministratore di una societā portuale, al quale era contestato di non aver stipulato un contratto di fornitura di energia con wattaggio adeguato, in quanto non era stato chiarito se, e da quale momento in poi, la tempestiva attivazione di un impianto antincendio di potenza adeguata avrebbe impedito l'ulteriore propagazione delle fiamme, appiccate dolosamente da un terzo ad una imbarcazione, e giā divampate in modo rapido e massiccio).