(massima n. 2)
Il delitto di "frana colposa" (o "disastro colposo innominato"), in ossequio al principio di offensivitą da rapportarsi alla natura di pericolo astratto del reato, richiede ai fini della sua consumazione il verificarsi di un fatto distruttivo di proporzioni straordinarie che espone realmente a rischio la pubblica incolumitą, mettendo in effettivo pericolo un numero indeterminato di persone. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di assoluzione dal reato di cui agli artt. 426 e 449 cod. pen. in presenza di un fenomeno franoso di cospicue dimensioni, astrattamente in grado di porre in pericolo l'incolumitą pubblica, ma che, in considerazione delle caratteristiche tipologiche dell'area recintata nella quale si era determinato, non aveva costituito una minaccia per una coorte non preventivamente individuabile di soggetti).