(massima n. 1)
Integra il delitto di crollo colposo di costruzione, totale o parziale, non qualsiasi distacco con caduta al suolo di singoli elementi costruttivi di un edificio, bensì il crollo che assuma la fisionomia del disastro, cioè di un avvenimento che, valutato "ex ante", assume tale gravità da porre in concreto pericolo la vita delle persone, indeterminatamente considerate, in conseguenza della diffusività degli effetti dannosi nello spazio circostante, mentre non è necessaria una tale capacità diffusiva né si richiede che dal crollo derivi un pericolo per un numero indeterminato di persone ai fini della configurabilità della contravvenzione di rovina di edifici. (Fattispecie relativa al crollo del corrimano-parapetto di uno scalone di collegamento tra il piano terreno ed il primo piano di un edificio all'interno del quale era in corso una festa, determinato dalla pressione della folla, cui seguiva il crollo della struttura, che colpiva alcuni partecipanti che si trovavano sotto la stessa nonché la caduta di numerosi avventori presenti, in quel momento sulla scala, in cui la Corte, in assenza di pregiudizi alla statica della costruzione e alle strutture portanti dell'edificio, ha ritenuto corretta la derubricazione dell'originaria imputazione di cui agli artt. 434 e 449 cod. pen. nella contravvenzione di rovina di edifici).