(massima n. 1)
In tema di disastro innominato colposo, il disastro č integrato da un avvenimento, sotto il profilo naturalistico, grave e complesso - ma non necessariamente eclatante, immane ed eccezionale per dimensioni - e, sotto il profilo dell'offensivitą, idoneo a mettere in concreto pericolo, secondo una valutazione "ex ante", la vita o l'integritą fisica di un numero indeterminato di persone, anche qualora tale pericolo possa essere escluso secondo una valutazione "ex post" in ragione degli interventi di urgenza e di ripristino eseguiti nell'immediatezza del fatto. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che - in una fattispecie di crollo del manto stradale con conseguente apertura di una voragine di 12 metri di profonditą e di ampiezza di 6 metri per 3, nel centro di Milano - aveva escluso la configurabilitą del disastro colposo sia in ragione dei profili dimensionali dell'evento disastroso, sia per la ritenuta mancanza di un pericolo concreto per la pubblica incolumitą, alla luce dell'avvenuta messa in sicurezza della zona nell'immediatezza del crollo).