(massima n. 1)
Ai fini dell'integrazione del delitto di incendio (nella specie, colposo), occorre distinguere tra il concetto di "fuoco" e quello di "incendio", in quanto si ha incendio solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, cosģ da porre in pericolo la incolumitą di un numero indeterminato di persone.