(massima n. 1)
Integra il delitto di strage l'azione dell'imputato che non si esaurisca in una condotta unitaria, bensģ si articoli in plurimi fatti, consistiti nell'esplodere singoli colpi di pistola nei confronti di vittime incontrate casualmente in un ambito spazio-temporale privo di significativa soluzione di continuitą, poiché in tal maniera viene posta in pericolo l'incolumitą pubblica e non solo la vita delle singole persone offese. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 422 cod. pen. della condotta di un soggetto che, seguendo uno specifico programma criminoso dettato da motivi di odio razziale, aveva percorso le strade cittadine esplodendo plurimi colpi di pistola contro persone accomunate esclusivamente dall'essere di colore). (Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO ANCONA, 02/10/2019)