(massima n. 1)
Nel caso di condanna per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista dall'art. 417 cod. pen. non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante, una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale, che può essere superata quando siano acquisiti elementi, quale la collaborazione del soggetto condannato con l'Autorità giudiziaria, idonei ad escludere in concreto tale pericolosità. (Annulla in parte con rinvio, App. Milano, 27/10/2016)