(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza ordinata ai sensi dell'art. 417 cod. pen. (nella specie, la libertą vigilata), il magistrato di sorveglianza ha l'onere di verificare la persistenza della pericolositą sociale del condannato, tenendo conto non solo della gravitą dei fatti-reato commessi, ma anche dei fatti successivi e del comportamento tenuto dal condannato durante e dopo l'espiazione della pena. (Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA SALERNO, 27/09/2017)