(massima n. 1)
In tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. č prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualitā delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis l cod. pen.), non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale. (Fattispecie relativa all'applicazione della custodia cautelare in carcere per il reato di omicidio aggravato dalla finalitā agevolativa di consorzio associativo mafioso nei confronti di persona detenuta da lungo tempo in regime speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen., in cui la Corte ha annullato, con rinvio al tribunale del riesame, l'ordinanza impugnata rilevando che il tempo trascorso dal fatto, pari ad oltre venticinque anni, doveva essere valutato alla luce di tutte le condotte, coeve e successive al fatto, poste in essere dal soggetto, che, per gravitā, entitā e ruolo rivestito nel sodalizio criminoso, tuttora esistente in vita, fossero indicative della partecipazione pregressa e della perdurante adesione allo stesso). (Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 05/03/2020)