(massima n. 1)
In tema di reati associativi, il divieto di "bis in idem" posto dall'art. 649 cod. proc. pen. non opera, per diversitą del fatto, nel caso in cui un soggetto faccia parte, anche in coincidenza temporale, di due diverse associazioni criminose, risultando esso violato solo ove risultino sovrapponibili i segmenti di condotta presi in esame dalle singole sentenze passate in giudicato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'identitą dei due sodalizi cui avevano aderito i ricorrenti, siccome aventi un differente programma delittuoso, operavano in aree geografiche ed epoche solo parzialmente coincidenti, nonché con compagini soggettive in parte diversificate).