(massima n. 1)
In tema di associazione di tipo mafioso, il possesso della c.d. "dote di 'ndrangheta", pur implicante una posizione di rango elevato nel sodalizio, non č sufficiente a provare l'effettiva operativitā dell'associazione ed il ruolo ricoperto dal possessore al suo interno, definendone epoca e concreta durata della sua partecipazione.