(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. in relazione ad una articolazione periferica (c.d. "locale") di 'ndrangheta, attiva nel territorio della Calabria, non č necessario dimostrarne in concreto la capacitą intimidatoria mafiosa, essendo sufficiente provare che la cosca appartenga ad una precisa "locale" della pił generale struttura di 'ndrangheta, da cui mutua il potere di egemonizzazione criminale sul territorio di pertinenza, riconosciuto "ex lege" in forza del disposto di cui all'ultimo comma del predetto articolo. (Dichiara inammissibile, CORTE ASSISE APPELLO REGGIO CALABRIA, 10/09/2018)