(massima n. 1)
In tema di associazione di tipo mafioso, nel caso di archiviazione non seguita da autorizzazione alla riapertura delle indagini, al fine di escludere la medesimezza del fatto, che preclude la possibilitā di svolgere nuove investigazioni, non rilevano i mutamenti nelle modalitā di partecipazione (attivitā e ruoli) del soggetto ovvero le eventuali modifiche della composizione numerica o degli equilibri interni al sodalizio, ma č necessario accertare che il partecipe sia passato ad una diversa organizzazione criminale ovvero che si sia verificata una successione nelle attivitā criminali tra organismi diversi, sia pure con lo stesso nome ed operanti nello stesso territorio.