(massima n. 1)
Il reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen., ove commesso dall'appartenente ad un'associazione per delinquere di tipo mafioso, concorre con quello di partecipazione a tale associazione aggravato dal finanziamento di attivitą illecite, di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., stante l'obiettiva diversitą dei rispettivi elementi costitutivi, in quanto solo l'art. 648-ter.1 cod. pen., e non anche l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., richiede che l'autore agisca in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni oggetto di reimpiego.