(massima n. 1)
La speciale circostanza aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (oggi art. 61-bis cod. pen.), può applicarsi ai reati-fine consumati dai membri di un'associazione per delinquere anche in caso di immedesimazione tra tale associazione e il gruppo criminale organizzato transnazionale.