(massima n. 1)
In materia di reati associativi, il ruolo di partecipe o anche di capo dell'associazione non implica l'automatica responsabilitą per i delitti compiuti dagli appartenenti al sodalizio, anche se riferibili all'organizzazione e inseriti nel quadro del programma criminoso, in quanto dei reati-fine rispondono soltanto coloro che, materialmente o moralmente, hanno dato un contributo effettivo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola, specifica, condotta criminosa, dovendosi escludere qualsiasi forma di responsabilitą anomala da posizione o da "riscontro ambientale".