(massima n. 1)
Il reato di favoreggiamento non è configurabile, con riferimento alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti, in costanza di detta detenzione, perché, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve - salvo che non sia diversamente previsto - in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale. (In motivazione, la Corte ha ritenuto integrare il concorso nel delitto di cui all'art.73 d.P.R. n.309 del 1990, anziché il reato di favoreggiamento, la condotta del soggetto che aveva accompagnato il detentore dello stupefacente a recuperare la sostanza, della quale quest'ultimo si era precipitosamente disfatto, sul presupposto che il precedente abbandono dello stupefacente non comportasse la perdita di ogni potere di fatto sulla droga).