(massima n. 1)
È configurabile il tentativo in relazione al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, previsto dall'art. 377-bis, cod. pen., a condizione che il destinatario della condotta abbia già assunto la qualifica di chiamato a rendere dichiarazioni. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del tentativo, non risultando agli atti che il soggetto fosse stato chiamato a deporre, e, a fronte dell'ammissione al rito abbreviato non condizionato, essendo anzi del tutto eventuale e ipotetica una tale evenienza).