(massima n. 2)
In tema di locazioni abitative, una lettura costituzionalmente orientata della norma di cui all’art. 13 comma primo della legge n. 431 del 1998 porta ad escludere qualsivoglia sanzione di nullità per l’ipotesi di mancata registrazione di un accordo ulteriore intercorso tra le parti, rispetto all’originario contratto di locazione, avente ad oggetto la previsione di un più elevato canone locatizio (non spiegando, all’uopo, influenza la circostanza che, ai sensi del successivo comma secondo, al conduttore sia in tal caso concessa l’azione di ripetizione), sicché deve, in linea generale, predicarsi a tutt’oggi il principio secondo cui la registrazione non è stata elevata dal legislatore speciale a requisito di validità del contratto di locazione.