(massima n. 1)
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, gli enti di formazione privata, ai quali č demandata l'organizzazione di corsi di formazione finanziati con fondi regionali e comunitari, non svolgono un pubblico servizio, in quanto l'ente privato non riveste una posizione strumentale rispetto all'ente pubblico e l'attivitā viene prestata in forme non riconducibili alla pubblica funzione. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 24/09/2018)