(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del delitto di frode nelle pubbliche forniture, non č sufficiente il semplice inadempimento doloso del contratto, richiedendo la norma incriminatrice una condotta qualificabile in termini di malafede contrattuale, consistente nel porre in essere un espediente malizioso o ingannevole, idoneo a far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti. (In motivazione, la Corte ha precisato che proprio il profilo relativo alla malafede contrattuale č l'elemento che distingue il reato di frode nelle pubbliche forniture dal meno grave reato di inadempimento nelle pubbliche forniture).