(massima n. 1)
In tema di locazione, purché risulti acclarata la necessitā di eseguire nell'immobile locato riparazioni urgenti, la conoscenza accertata, da parte del locatore, di tale necessitā e l'inerzia dello stesso a provvedere entro un tempo ragionevole, tenuto conto della natura, dell'entitā e dell'urgenza dei lavori, hanno valore equipollente al contestuale avviso al locatore, cui il conduttore č tenuto ai sensi dell'art. 1577 cod. civ. nell'ipotesi che provveda ad eseguirli direttamente.