(massima n. 1)
In tema di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente ex art. 353-bis cod. pen., il "mezzo fraudolento" consiste in qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo a mettere in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, sicchè se ne deve escludere la sussistenza ogni qualvolta sia stata garantita agli interessati un'adeguata informazione e pubblicità del contenuto degli atti e comportamenti posti in essere dall'organo amministrativo che procede. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la misura cautelare emessa sul presupposto dell'illegittimo affidamento diretto del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani, in quanto l'adeguata informazione e pubblicità del contenuto degli atti, assunti collegialmente e muniti dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, erano elementi idonei ad escludere la sussistenza del requisito della fraudolenta alterazione del procedimento di scelta del contraente).