(massima n. 1)
È configurabile il delitto di turbata libertà degli incanti anche qualora l'unico partecipante alla gara sia un agente infiltrato, il cui coinvolgimento non dà luogo ad un reato impossibile ove l'azione criminosa non derivi esclusivamente dai suoi spunti o dalle sue sollecitazioni istigatrici, ma costituisca l'effetto di autonome condotte dell'agente, l'idoneità delle quali deve essere valutata oggettivamente, con giudizio "ex ante", nel suo valore assoluto e non in relazione alla simultanea azione dell'infiltrato. (Fattispecie in cui l'agente infiltrato, mostratosi interessato a partecipare a un'asta fallimentare, veniva minacciato, da parte dei soggetti che intendevano far andare l'asta deserta, affinché non presentasse alcuna offerta).