(massima n. 1)
Il reato di turbata libertā degli incanti, se realizzato mediante la condotta di collusione, si consuma nel momento in cui č stata presentata l'ultima delle offerte illecitamente concordate, posto che il turbamento si verifica per il solo fatto della presentazione delle offerte, mentre nessun rilievo assume il successivo atto di aggiudicazione, che integra un mero "post factum" irrilevante ai fini della configurabilitā del reato.