(massima n. 1)
In tema di traffico di influenze illecite, il reato non č integrato per effetto della mera intermediazione posta in essere mediante lo sfruttamento di relazioni con il pubblico agente, occorrendo che la mediazione possa qualificarsi come "illecita", tale dovendosi ritenere l'intervento finalizzato alla commissione di un "fatto di reato" idoneo a produrre vantaggi per il privato committente. (In motivazione, la Corte ha precisato che quando l'autore č un pubblico ufficiale, il carattere illecito della mediazione č insito nella stessa "vendita" della funzione per influenzare altri pubblici agenti, rappresentando un atto contrario ai doveri d'ufficio).