(massima n. 1)
In tema di rapporti tra le fattispecie previste dagli artt. 336 e 337 cod. pen., quando la violenza o la minaccia dell'agente nei confronti del pubblico ufficiale č posta in essere durante il compimento dell'atto d'ufficio, per impedirlo, si ha resistenza ai sensi dell'art. 337 cod. pen., mentre si versa nell'ipotesi di cui all'art. 336 cod. pen. se la violenza o la minaccia č portata contro il pubblico ufficiale per costringerlo a omettere un atto del suo ufficio anteriormente all'inizio dell'esecuzione. (In applicazione di tale principio, la Corte, nel censurare la decisione del giudice di merito, ha precisato che sussiste il solo reato di resistenza a pubblico ufficiale nel caso in cui unico č l'atto di polizia posto in essere dagli operanti, contestuali sono le condotte tenute, in rapida successione, dal ricorrente e coincidente č il loro finalismo). (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 05/06/2018)